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feb 2013
febbraio 15, 2013
La Corte di Cassazione con ordinanza 2749/13, depositata dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione il 5 febbraio 2013, ha giudicato illegittimo il contributo di solidarietà sulle pensioni dei professionisti.
La motivazione è che gli enti pensionistici privatizzati non possono prendere decisioni e adottare misure che vadano a penalizzare i propri assicurati, neanche qualora lo scopo sia quello di assicurare il pareggio di bilancio e la stabilità della gestione.
Il caso giudicato dalla Cassazione riguardava il ricorso presentato dalla cassa di previdenza dei commercialisti a fronte della richiesta di un professionista di Torino che prevedeva l’annullamento delle trattenute operate sulla pensione e la restituzione di 9.700 euro relativi agli anni 2004/06.
La Corte d’Appello del Piemonte aveva dato ragione al professionista ma la Cassazione ha confermato la sentenza, rigettando il ricorso affermando che “in materia di trattamento previdenziale, gli Enti privatizzati non possono adottare “ in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione “ atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta, nella specie un contributo di solidarietà “.
Questo perché tali atti si devono ritenere “incompatibili con il rispetto del principio pro-rata”.
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